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Accesso Civico Liceo "G. Pellecchia" - Cassino
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza, che è il dirigente scolastico.
- Responsabile della trasparenza: Salvatore Salzillo
- recapito telefonico: +39 0776 21323
- PEO - indirizzo email istituzionale (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
- PEC - indirizzo Posta Elettronica Certificata (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
Istanza di Accesso civico
L’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:
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l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
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la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa;
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l’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
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nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3;
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la tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto;
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la richiesta di accesso civico comporta, da parte del responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
Che cos’è l’Accesso civico
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
Come presentare l’Istanza di Accesso civico
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Scaricare gli appositi moduli: 1) Richiesta Accesso Civico; 2) Richiesta Di Accesso Civico Al Titolare Del Potere Sostitutivo
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compilare e inviare in allegato, via mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
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di persona, presentando alla segreteria del Liceo G. Pellecchia -Cassino (FR) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Dirigente dell’ambito territoriale di Frosinone
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:
- tentativo di conciliazione;
- ricorso al giudice ordinario o al TAR.
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
Provvedimenti per uso dei servizi in rete
Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
Il sito mira ad essere accessibile nel rispetto degli standard del W3C e dei principi sia della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 sia delle WCAG 2.0 e di quanto previsto dalle Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni.
Accessibilità vuol dire "capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari"
Il presente sito ha deciso di aderire alle norme della Legge dello Stato Italiano c.d. Stanca ( L. 4/2004) in materia di accessibilità.
Quello che preme sottolineare è il concetto di "assenza di discriminazioni": ciò vuol dire che non occorre tenere conto soltanto delle necessità delle persone portatrici di gravi disabilità, ma anche di quelle di chi, per ragioni legate allo stato di salute o all'età, a mezzi tecnologici particolarmente obsoleti o a una scarsa competenza informatica, potrebbe avere problemi nel reperire informazioni e averne rapido, immediato e semplice accesso.
Obiettivi di accessibilità: L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.
Scarica gli Obiettivi di accessibilità 2014 della scuola - in elaborazione –
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